Chi sfrutterà l’Intelligenza Artificiale per arrecare un danno ai cittadini europei si vedrà comminare dalle autorità competenti una multa, che supera i già elevati massimali applicati dal GDPR, il 6% del fatturato globale annuo. Questo prevede la bozza sul “Regolamento sull’approccio europeo per l’intelligenza artificiale” presentata ieri, 21 Aprile 2021 dalla Commissione Europea.
Migliorando la previsione, ottimizzando le operazioni e l’allocazione delle risorse e personalizzando la fornitura di servizi, l’uso dell’intelligenza artificiale può fornire vantaggi competitivi chiave alle aziende e supportare il raggiungimento di risultati socialmente e ambientalmente vantaggiosi, ad esempio nel settore sanitario, agricolo, educativo, della gestione delle infrastrutture, dell’energia, dei trasporti e della logistica, dei servizi pubblici, della sicurezza e della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.
Considerando 1, Bozza – Regolamento sull’approccio europeo per l’intelligenza artificiale
É innegabile che per ogni pro esistano anche diversi contro. A volte però i contro sono superiori ai pro. Per questo l’Unione Europea ha iniziato a preparare i ripari, ora che è ancora possibile.
Nel documento presentato dalla Commissione Europea infatti si prevede che sia necessario…
un quadro giuridico che istituisce un approccio europeo in materia di intelligenza artificiale per promuovere lo sviluppo e l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale che soddisfino un elevato livello di protezione degli interessi pubblici
La bozza attuale – molto lunga e complessa – prevede ad esempio le seguenti limitazioni:
- Vietata: l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di intelligenza artificiale che utilizza tecniche subliminali che vanno oltre la coscienza di una persona, al fine di distorcerne materialmente il comportamento in un modo tale da causare o da rendere probabile causare a tale persona o ad un’altra persona un danno fisico o psicologico;
- Vietata: l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’uso di un sistema di intelligenza artificiale che sfrutta una qualsiasi delle vulnerabilità di un gruppo specifico di persone a causa della loro età, disabilità fisica o mentale, al fine di falsare materialmente il comportamento di una persona appartenente a tale gruppo in un modo che causi o possa causare tale persona o un’altra persona un danno fisico o psicologico;
- Vietata: l’immissione sul mercato, la messa in servizio o l’utilizzo di sistemi di IA da parte o per conto di autorità pubbliche per la valutazione o la classificazione dell’affidabilità delle persone fisiche per un certo periodo di tempo, sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali note o previste, con assegnazione di un “punteggio sociale” (social scoring”) che porta a uno o entrambi i seguenti risultati:
- trattamento pregiudizievole o sfavorevole di talune persone fisiche o di interi gruppi in contesti sociali estranei ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti;
- trattamento pregiudizievole o sfavorevole di talune persone fisiche o di interi gruppi che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità;
Il Regolamento sembra vietare anche il riconoscimento facciale indiscriminato: le eccezioni sono specifiche ovvero la prevenzione di attentati terroristici, la ricerca di persone scomparse, con autorizzazione dell’UE in generale o in situazioni di emergenza debitamente motivata è autorizzata la ricerca di criminali o presunti tali di reati che prevedono la reclusione almeno di tre anni per il diritto dello stato membro.
L’ultimo punto richiede in generale la richiesta e l’attesa di approvazione di un organo indipendente e super partes rispetto al diritto dello stato membro.
I punti di contatto con il GDPR sono la trasparenza, il processo di conformità da dimostrare in caso di controlli e la gestione della valutazione del rischio.
Avremo sicuramente maggiori informazioni quando scopriremo se il Parlamento Europeo dovrà votare questa bozza senza modifiche o una sua evoluzione futura. Solo allora potremo trarre delle conclusioni sulle regole applicabili dal Regolamento.